Statuto ** da modificare **
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STATUTO
Art. 1 Nome, sede, durata
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Con la denominazione “Educazione e Sanità per Tutti”, di seguito EduSaT, viene costituita un’associazione senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
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La sede di EduSaT è stabilita a Vernier / Ginevra. Essa può venire trasferita altrove se l’Assemblea generale lo decide con la maggioranza dei 2/3 dei voti.
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EduSaT è costituita per una durata indeterminata conformemente ai suoi obiettivi enunciati all’art. 3 di questo statuto.
Art. 2 Impegno confessionale e politico
EduSaT è un’associazione confessionalmente neutra
e politicamente indipendente.
Art.
3 Obiettivi
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La creazione di un fondo a sostegno di progetti di sanità e di educazione per tutti nei paesi più poveri del mondo.
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L’identificazione e lo studio di micro-progetti di educazione e sanità per tutti nei paesi più poveri del mondo.
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La mobilitazione di finanziatori per il sostegno di progetti di educazione e di sanità per tutti iniziati dall’associazione.
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L’aiuto alle collettività locali dei paesi poveri per la costruzione e l’equipaggiamento di infrastrutture di educazione e sanità per tutti: scuole, centri di sanità, condotte d’acqua, latrine, ecc.
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La realizzazione e/o il sostegno di progetti di adduzione di acqua o di installazione di punti d’acqua potabile, l’acqua essendo fonte di sanità.
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L’aiuto / patrocinio di bambini orfani / bisognosi nei paesi poveri per garantire loro il diritto all’educazione.
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La costruzione e l’equipaggiamento di infrastrutture di gioco accessibili ai bambini più bisognosi, in modo da favorire il loro sviluppo fisico integrale.
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La partecipazione a misure di lotta contro la malaria e l’aids, che sono le calamità che provocano più vittime presso le popolazioni più povere.
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La partecipazione a misure di lotta contro le malattie legate alle carenze nutrizionali e di igiene.
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La partecipazione permanente a campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica occidentale sulla fondatezza e sulla necessità dell’educazione e della sanità per tutti nei paesi più poveri.
Art.
4 Qualità dei membri
I membri di EduSaT si dividono in 2 categorie: i membri attivi ed i membri onorari
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È membro attivo qualsiasi persona fisica o morale che aderisce al presente statuto e che si fa carico delle contribuzioni fissate dall’Assemblea generale.
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È membro onorario qualsiasi persona fisica o morale che apporta un contributo morale, finanziario o materiale alla realizzazione dei progetti dell’associazione.
La qualità di membro si perde per dimissione, per decesso, o per esclusione su decisione dell’Assemblea generale presa a maggioranza dei 2/3 dei voti.
EduSaT viene finanziata grazie alle contribuzioni di membri e simpatizzanti, ai doni e lasciti, alle sovvenzioni pubbliche o private.
EduSaT è dotata degli organi seguenti: l’Assemblea generale, il Comitato, i Revisori dei conti.
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L’Assemblea generale
L’Assemblea generale è l’organo supremo. Essa è composta da tutti i membri attivi. Si riunisce una volta all’anno su convocazione del Comitato. Un’Assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Comitato o su domanda della metà dei membri attivi. La convocazione deve pervenire ai membri con almeno un mese di anticipo e specificare l’ordine del giorno.
L’Assemblea generale definisce gli orientamenti principali dell’associazione. Essa elegge il Comitato, decide sull’ammissione e l’esclusione dei membri, approva i rapporti annuali, fissa l’ammontare della quota sociale, rivede o rettifica lo statuto. La revisione dello statuto è decisa a maggioranza dei 2/3 dei voti. L’Assemblea generale è valida con la presenza della metà dei voti.
Ogni membro dispone di un voto all’Assemblea generale. In caso di assenza è ammesso il voto per procura.
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Il Comitato
Il Comitato è composto dal presidente, dal vice-presidente, dal segretario e dal tesoriere. Il Comitato può avvalersi dell’aiuto di tanti consiglieri quanti ritenuti necessari.
Il Comitato esegue le decisioni dell’Assemblea generale. Il presidente è il rappresentante legale dell’associazione. In caso di assenza viene rimpiazzato dal vice-presidente o da un altro membro del Comitato designato dal Comitato.
Il Comitato viene eletto dall’Assemblea generale per un mandato di 3 anni rinnovabile. I membri del Comitato devono essere membri dell’Assemblea generale.
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I Revisori dei conti
Due Revisori dei conti sono eletti dall’Assemblea generale per un mandato di due anni rinnovabile. Essi verificano i conti e presentano ogni anno il loro rapporto all’Assemblea generale.
Art. 7 Scioglimento
EduSaT viene sciolta dall’Assemblea generale con la
maggioranza dei 2/3 dei voti.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione viene interamente assegnato ad un’altra associazione o istituzione con obiettivi analoghi a quelli dell’associazione e che beneficia dell’esenzione fiscale. In nessun caso i beni potranno ritornare ai membri, né essere utilizzati a loro profitto interamente od in parte ed in qualsivoglia maniera.
Art. 8 Responsabilità finanziaria
L’associazione risponde ai propri impegni unicamente nei
limiti del suo patrimonio sociale. Allo stesso modo i membri ed il
Comitato rispondono agli impegni contratti dall’associazione
unicamente nei limiti del patrimonio sociale. Viene esclusa senza
eccezione ogni e qualsiasi responsabilità personale dei
membri e del Comitato in rapporto agli impegni contratti
dall’associazione.
Art. 9 Altre disposizioni
Per qualsiasi aspetto non esplicitamente trattato dal presente statuto
si applicano le disposizioni del Codice Civile Svizzero relative alle
associazioni.
Art. 10 Disposizioni finali
l presente statuto entra in vigore il giorno della sua adozione da
parte dell’Assemblea generale di EduSaT.