Esenzione fiscale
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Oggetto: domanda di esenzione fiscale dell’associazione EduSaT
Signora Presidente,
con richiesta del 21 luglio
2006 avete richiesto l’esenzione dalle imposte sul reddito e
sul capitale prevista per gli enti morali a favore
dell’istituzione menzionata in oggetto.
Abbiamo preso visione dello
statuto e dei documenti prodotti dalla vostra istituzione, lo scopo
della quale è “la creazione di un fondo di
sostegno all’educazione e alla salute per tutti nei paesi
(più poveri), l’identificazione e lo studio di
microprogetti per l’educazione e la salute per tutti nei
paesi più poveri, la mobilitazione di finanziatori in grado
di sostenere i progetti per l’educazione e la salute per
tutti avviati dall’associazione, l’aiuto alle
popolazioni locali per la costruzione e l’equipaggiamento di
infrastrutture per l’educazione e la salute per tutti:
scuole, centri di cura, servizi igienici ecc, la realizzazione o il
sostegno a progetti di derivazione d’acqua o di installazione
di punti di distribuzione d’acqua potabile, essendo
l’acqua fonte di salute, l’aiuto/patrocinio di
bambini orfani o indigenti dei paesi poveri per garantire loro il
diritto all’educazione, la costruzione e
l’equipaggiamento di strutture di gioco accessibili ai
bambini più indigenti allo scopo di favorire il loro
sviluppo fisico, la partecipazione alla lotta contro la malaria e
l’AIDS che sono i flagelli più micidiali presso le
popolazioni più povere, la partecipazione alla lotta contro
le malattie legate alle carenze nutrizionali e alla mancanza di igiene
e la partecipazione permanente alla campagna di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica occidentale sull’importanza
dell’educazione e della salute per tutti nei paesi
più poveri”. Quest’attività
può essere definita di interesse pubblico.
In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, comma f della
legge sulla tassazione degli enti morali del 23 settembre 1994 (di
seguito LIPM – Loi sur l’Imposition des Personnes
Morales),
vi informo che
1) l'associazione
denominata “Associazione EduSaT” è
esentata, a partire dall’esercizio fiscale 2006 (esercizio
chiuso nel’anno solare 2006), e per una durata di dieci anni,
dalle imposte sul reddito e sul capitale previste dalla LIPM
Questa esenzione non si estende all’imposta immobiliare
integrativa, e nemmeno all’imposta dovuta su tutte le
plusvalenze immobiliari o sui redditi risultanti da alienazioni di beni
o di attività immobiliari.
Il dipartimento di finanza si riserva espressamente il diritto di
revocare in qualsiasi momento l’esenzione concessa, in
particolare nel momento in cui le condizioni che l’hanno
motivata non fossero più realizzate.
Tutte le modifiche allo statuto dell’associazione o alle
attività che essa esercita effettivamente devono essere
portate a conoscenza del dipartimento di finanza.
Essendo l’associazione soggetta alla LIPM, alla legge sui
contributi pubblici del 9 novembre 1887 e alla legge di procedura
fiscale del 4 ottobre 2001 (di seguito LPFisc), essa deve in
particolare rispettare, in conformità alla legge, i suoi
obblighi di dichiarazione fiscale e tutti gli altri doveri previsti
dalla procedura.
Alla scadenza della validità di questa concessione,
l’associazione potrà presentare domanda di rinnovo
della
stessa.
Ai sensi del titolo IV LPFisc, un ricorso contro la presente decisione
potrà essere presentato, entro 30 giorni dalla notifica,
presso
il dipartimento di finanza, 26, rue de Stand, casella postale 3037,
1211 Genève 3.
David Hiler