Esenzione fiscale

Oggetto: domanda di esenzione fiscale dell’associazione EduSaT

Signora Presidente,

con richiesta del 21 luglio 2006 avete richiesto l’esenzione dalle imposte sul reddito e sul capitale prevista per gli enti morali a favore dell’istituzione menzionata in oggetto.

Abbiamo preso visione dello statuto e dei documenti prodotti dalla vostra istituzione, lo scopo della quale è “la creazione di un fondo di sostegno all’educazione e alla salute per tutti nei paesi (più poveri), l’identificazione e lo studio di microprogetti per l’educazione e la salute per tutti nei paesi più poveri, la mobilitazione di finanziatori in grado di sostenere i progetti per l’educazione e la salute per tutti avviati dall’associazione, l’aiuto alle popolazioni locali per la costruzione e l’equipaggiamento di infrastrutture per l’educazione e la salute per tutti: scuole, centri di cura, servizi igienici ecc, la realizzazione o il sostegno a progetti di derivazione d’acqua o di installazione di punti di distribuzione d’acqua potabile, essendo l’acqua fonte di salute, l’aiuto/patrocinio di bambini orfani o indigenti dei paesi poveri per garantire loro il diritto all’educazione, la costruzione e l’equipaggiamento di strutture di gioco accessibili ai bambini più indigenti allo scopo di favorire il loro sviluppo fisico, la partecipazione alla lotta contro la malaria e l’AIDS che sono i flagelli più micidiali presso le popolazioni più povere, la partecipazione alla lotta contro le malattie legate alle carenze nutrizionali e alla mancanza di igiene e la partecipazione permanente alla campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica occidentale sull’importanza dell’educazione e della salute per tutti nei paesi più poveri”. Quest’attività può essere definita di interesse pubblico.

In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, comma f della legge sulla tassazione degli enti morali del 23 settembre 1994 (di seguito LIPM – Loi sur l’Imposition des Personnes Morales),

vi informo che

1) l'associazione denominata “Associazione EduSaT” è esentata, a partire dall’esercizio fiscale 2006 (esercizio chiuso nel’anno solare 2006), e per una durata di dieci anni, dalle imposte sul reddito e sul capitale previste dalla LIPM

Questa esenzione non si estende all’imposta immobiliare integrativa, e nemmeno all’imposta dovuta su tutte le plusvalenze immobiliari o sui redditi risultanti da alienazioni di beni o di attività immobiliari.

Il dipartimento di finanza si riserva espressamente il diritto di revocare in qualsiasi momento l’esenzione concessa, in particolare nel momento in cui le condizioni che l’hanno motivata non fossero più realizzate.

Tutte le modifiche allo statuto dell’associazione o alle attività che essa esercita effettivamente devono essere portate a conoscenza del dipartimento di finanza.

Essendo l’associazione soggetta alla LIPM, alla legge sui contributi pubblici del 9 novembre 1887 e alla legge di procedura fiscale del 4 ottobre 2001 (di seguito LPFisc), essa deve in particolare rispettare, in conformità alla legge, i suoi obblighi di dichiarazione fiscale e tutti gli altri doveri previsti dalla procedura.

Alla scadenza della validità di questa concessione, l’associazione potrà presentare domanda di rinnovo della stessa.

Ai sensi del titolo IV LPFisc, un ricorso contro la presente decisione potrà essere presentato, entro 30 giorni dalla notifica, presso il dipartimento di finanza, 26, rue de Stand, casella postale 3037, 1211 Genève 3.

David Hiler

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